mercoledì 3 agosto 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 10 ARTICOLO 73 E 74

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 10 ARTICOLO 73 E 74

Ammetto, e lo si intuisce anche dal titolo neutro di questo post, che gli articoli 73 e 74 mi rimangono un po' oscuri. O meglio, non il contenuto quanto il significato e la comprensione se dobbiamo mettere queste variazioni sul piatto del positivo o sul piatto del negativo.

L'articolo 73 introduce il “controllo preventivo di costituzionalità”

Ecco il testo

Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

Alla fine diventa una limitazione del potere di verifica di costituzionalità da parte del Presidente della Repubblica oppure un miglioramento del fluire regolare della legge una volta approvata e passato il vaglio preventivo della Corte, con il fine di evitare il gioco dei ricorsi finalizzato generalmente non al bene comune bensì alla preservazione di poteri di veto da parte di consorterie dagli interessi molto particolari?

Scrive Fusaro su un testo che ho trovato sul Blog di Ichino e che è molto fortemente schierato a favore della riforma “innovazione importante , misura utile, anche se alcuni studiosi temono introduca una novità dirompente nella logica sistematica del nostro controllo di costituzionalità”, che ammetto mi è altrettanto oscuro, ma che manifesta qualche perplessità anche da parte dei favorevoli.

Dell'articolo 74 posso dire che mi appare molto tecnico e molto disturbante nel suo richiamare un altro articolo. Mi sembra uno stile più da legge ordinaria che da Costituzione, e in ogni caso lo trovo molto disturbante anche nelle legge ordinarie. Ho l'impressione che sia uno strumento della elité (intesa in senso chiuso e negativo) burocratica/politica per rendere incomprensibili le norme e le leggi al popolo – ovvero al Sovrano in una Repubblica - e perpetuare il lex-divide che mina alla base il pieno dispiegarsi della democrazia.

Il testo

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

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