domenica 28 agosto 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE_14 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 83-91

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE_14 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 83-91

Mi sembra che, fatto salvo i necessari aggiustamenti causati dalla perdita della parità tra Camera e Senato, il punto cruciale risieda nelle modalità di elezione del Capo dello Stato.
anche mediaticamente la discussione appare incentrata soprattutto sulla modifica dell'articolo 83, alla luce anche della combinazione con la legge elettorale (sono sempre più convinto che quella pessima legge elettorale condizioni negativamente il dibattito sulla riforma costituzionale).
Cosa dice l'articolo 83 modificato:
(è il terzo comma, che diventerà secondo perchè il precedente secondo viene abrogato)
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Esplicitando i numeri: abbiamo 730 votanti (più i "Senatori a tempo"). Di questi 630 sono della Camera e 100 del Senato. Prime votazioni: servono i due terzi dei votanti, quindi 487 voti (più o meno, se non ho sbagliato i conti). Una bella maggioranza, l'auspicio ovviamente è quello di un risultato positivo da ottenere in una delle prime tre votazioni. Un Capo dello Stato condiviso in una Nazione dove non abbiamo più avversari politici ma nemici (generalmente delinquenti e corrotti, e se va bene falsi e inaffidabili), un Capo dello Stato garante e rappresentativo di tutti è una benedizione.
Dal quarto voto servono i tre quinti di 730, ovvero 438, che è sempre un bel numero. Sono almeno due giorni di tempo per trovare un accordo su una figura rappresentativa.
Dal settimo scrutinio, credo dal quinto giorno se ho contato bene, servono i tre quinti ma dei presenti al voto. Insomma se un partito "va sull'Aventino", perde la sua influenza sull'andamento del voto.
Gli esperti ci dicono che l'articolo 64 della Costituzione prevede che le Camere possano funzionare con la presenza della maggioranza dei propri componenti. Quindi ho contato che non possono esserci meno di 367 presenti, e di questi tre quinti sono 220, Il Partito di maggioranza, grazie alla legge e con il supporto di qualche consigliere regionale e sindaco (se è di maggioranza, sia pure relativo, dovrà per forza avere forza anche nelle Città e nelle Regioni) abbondantemente supera questo limite. Questo obbliga quindi tutte le forze politiche a rimanere sul campo e a schierarsi (è vero che c'è il voto segreto, ma indicazioni di voto dovranno essere date) e in un certo senso chiama sia alla responsabilità che alla necessità di riconquistare quella prerogativa della politica da statista, e non da Masianello, che è la discussione, la mediazione, lo smussamento degli angoli e l'accordo, possibilmente "alto"

sabato 27 agosto 2016

L'ODIO PIU' FACILE

L'ODIO PIU' FACILE

"L'attrattiva dell'agitazione etnica sta tutta in questa sua facilità e accessibilità: il diverso si riconosce a colpo d'occhio, chiunque può vederlo e memorizzarne l'aspetto. Non occorre leggere libri, riflettere, discutere: basta guardare."

R.Kapusinski - Zanzibar, EBANO

domenica 21 agosto 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE .13 _ARTICOLO 82. A CIASCUNO IL SUO ? LA VERITA'... COSI' E' SE VI PARE

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE .13 _ARTICOLO 82. A CIASCUNO IL SUO ? LA VERITA'... COSI' E' SE VI PARE

Questo articolo tratta della Commissione di Inchiesta che bel vecchio dettato costituzionale veniva così' definito:

“Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse”

e che nella Costituzione approvata e sottoposta a referendum è così stato modificato:

"La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. “

Mi sembra un dettato così vago e aleatorio, forzato per dare la possibilità al Senato di non sentirsi completamente inutile o almeno di compensare la possibilità che ha la Camera di fare la commissione d'inchiesta.

Faccio fatica ad immaginare che questi consiglieri regionali e sindaci che già fanno il doppio lavoro si prendano anche in carico l'essere componenti di una Commissione di Inchiesta (attività che dovrebbe aggiungersi e non alternarsi al lavoro di Senatori), togliendo tempo e forze al loro lavoro principale- questo sì nell'interesse della realtò locale.

Se il primo comma è scritto male, mi rappresento il secondo come un quadro di un pittore distratto, che parte da un angolo ritraendo con precisione l'oggetto della sua opera e termina all'angolo opposto con strisce di colore che non coprono neppure tutta la tela.

Questo è il testo del secondo comma

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Mi sembra che l'estensore del comma abbia dimenticato di dire come si compone la commissione di inchiesta senatoriale

Forse la distrazione è pari all'importanza che ad essa viene data.

Come per altri passaggi, questo piccolo articolo è plastica rappresentazione della gravità dell'errore originale di non aver avuto il coraggio di cambiare completamente o abolire definitivamente il Senato.

Comporre la commissione di inchiesta, alla Camera, proporzionalmente alla rappresentanza politica è contemporaneamente rispettoso del suffragio popolare (al netto dell'Italicum) e indicativo che la verità (esito dell'inchiesta della commissione )... così è se vi pare! Sarà un esito potenzialmente viziato all'origine.

Un Senato come Camera Alta di Studio e di Inchiesta, nominata in base alle competenze e all'autorevolezza, avrebbe potuto condurre inchieste più basate su una analisi scientifica dei fenomeni e delle cause e consegnare alla discussione e alla votazione parlamentare documenti e strumenti per un lungimirante dibattito e una legislazione degna di statisti.

martedì 16 agosto 2016

L'INTERNAZIONALISMO E L'1% CHE CI GUARDA E RIDE

L'INTERNAZIONALISMO E L'1% CHE CI GUARDA E RIDE
Scriveva, nel 1990, Claudio Magris (e trovo sul libro che con grande piacere sto leggendo: L'INFINITO VIAGGIARE) al termine di un breve elzeviro sulla dissoluzione dell'Unione Sovietica queste parole, 
"L'internazionalismo proletario è stato pervertito in uno strumento di dominio, ma aveva creato una coscienza sovranazionale di cui c'è estremo bisogno, se non si vuole che la liberazione dell'89 comporti pure regressioni. In questo senso l'eredità ideale del socialismo non deve andare perduta ed è necessario ogni sforzo per rendere più concreta possibile l'unità europea, controogni tendenza centrifuga ..."
Parole profetiche oggi quando siamo indirizzati verso il peggiore scenario temuto da Magris.
Forse questo "Internazionalismo" è un residuato storico per vecchi inutili nostalgici, forse questo "Internazionalismo" non consentirebbe a quell'1% che possiede più del 50% di dormire con il culo al caldo (chiedo scusa del francesismo, ma in questo caso ci vuole) godendosi lo spettacolo della nostra guerra del penultimo contro l'ultimo. Forse dormirebbe un po' preoccupato.

domenica 14 agosto 2016

VISIONE O UTOPIA? OCCASIONE PERSA O SPERANZA ANCORA VIVA?

VISIONE O UTOPIA? OCCASIONE PERSA O SPERANZA ANCORA VIVA?

Trovo al termine del breve saggio "POLONIA CHE VOLTA PAGINA"  nel libro L'INFINITO VIAGGIARE, queste parole che CLAUDIO MAGRIS ha scritto nel 1989, quasi trenta anni or sono.
Sono parole che con saggia lucidità tracciano un percorso, anzi il percorso, che l'Europa sentiva di essere per imboccare crollando le dittature comuniste dell'Est.
Trenta anni dopo sono parole che provocano dolore, guardando lo stato dell'arte dell'Europa, e pongono un quesito cui si ha quasi timore di rispondere:
VISIONE O UTOPIA? OCCASIONE PERSA O SPERANZA ANCORA VIVA?

" Quelle piazze tedesche che si stendono in un'Europa come pietre miliari ricordano l'esigenza di un'unità di civiltà, rispettosa di tutte le diversità ma non frantumata in una babele di particolarismi. L'unità dell'Europa centrale sotto l'egemonia tedesca e sotto quella sovietica è fallita; la nuova Europa che speriamo sorga dall'attuale ribollire dovrà essere, nella sua varietà il maiuscolo è mio- nota personale)UNA CIVILTà IN QUALCHE MODO UNITARIA, NON UN FURIBONDO ARCIPELAGO DI NAZIONI ED ETNIE OSSESSIONATE DALLA PROPRIA PARTICOLARITà ."

martedì 9 agosto 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE .12 _ARTICOLO 77, 78, 79, 80 e 81.

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE .12 _ARTICOLO 77, 78, 79, 80 e 81.

A parte l'articolo 77 le cui variazioni sono, come è spesso capitato in questa revisione delle Costituzione, piuttosto dettagliare e con richiami – come già detto il dettaglio esasperato in una Carta Fondamentale non mi convince- sì da rendere evidente, prima di altro, il mio analfabetismo funzionale in diritto istituzionale, gli altri articoli citati sono una diretta conseguenza dell'esautoramento del Senato dai poteri legislativi.

L'articolo 77, secondo alcuni commentatori, limita l'azione del governo nel proporre Decreti Legge, conseguenza dell'introduzione dei tempi certi di approvazione delle leggi (e con la legge elettorale, di un Parlamento allineato al governo).

Mi stupisce un po' l'articolo 80 che trascrivo.

La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.



Perché il Senato, composto da rappresentanti degli Enti Locali, “che rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, deve approvare le ratifiche dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea? Riprende l'articolo 55 che già mi sembra confuso e utilizza un termine “partecipa” che non sottointende il potere deliberativo.

Non so se devo leggere una “captatio benevolentiae” verso quei movimenti politici che sono inclini a valorizzare il particolarismo più estremo contrapposto alla unificazione europea. Un altro esempio di incapacità di andare fino in fondo con le proprie volontà di riforma? A me, che vedo con favore lo sciogliersi di tutti gli Stati Europei in una unica Nazione Europea, quindi ben oltre il Federalismo di cui timidamente ora si comincia a parlare, questa norma che da potere a dei consiglieri regionali o sindaci di deliberare su trattati relativi alla appartenenza dell'Italia alla Unione Europea, convince molto poco.

domenica 7 agosto 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE. 11 _ARTICOLO 75 IL REFERENDUM ABROGATIVO

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE.11 _ARTICOLO 75 IL REFERENDUM ABROGATIVO
La modifica introdotta sull'articolo 75 è abbastanza conosciuta e famosa, anche se mi sembra sia diventata un po' secondaria nel dibattito. Non mi accorgo che ci sia discussione attorno alla voce. Una carrellata random sui pareri dei sostenitori e sulle motivazioni dell'apprezzamento o della contrarietà non mi hanno mostrato posizioni particolarmente forti.

A me la modifica piace moderatamente. In sintesi cosa propone: se il comitato per il referendum abrogativo raccoglie 500.000 firme, rimane il quorum della metà + 1 degli aventi diritto al voto. Se il comitato fa uno sforzo maggiore e raccoglie 800.000 firme (non sono poche, ma credo che sia un esercizio di democrazia diretta che meriti per essere nobilitato un po' di fatica) ottiene il bonus di un quorum più favorevole, ovvero devono votare al referendum la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni per la Camera dei Deputati. In sintesi: se alla camera ha votato il 70% degli aventi diritto, il quorum scende al 35% degli elettori che a quella elezione hanno votato (e in linea di massima, non essendoci sconvolgimenti enormi, il 35% della platea di elettorato attivo).

Risultato: se il comitato proponente il referendum è in grado di fare lo sforzo per raccogliere 800.000 firme, allora i giochi di fare il referendum nelle date vicine ai ponti feriali, in giorni di gite fuori porta e gli inviti di andare al mare diventano meno appetibili, e chi si oppone alla proposta di abrogazione si deve mettere a lavorare con lo stesso  impegno, pari a  quanto lo profondono i promotori della abrogazione.

Mi sembra positivo.

mercoledì 3 agosto 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 10 ARTICOLO 73 E 74

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 10 ARTICOLO 73 E 74

Ammetto, e lo si intuisce anche dal titolo neutro di questo post, che gli articoli 73 e 74 mi rimangono un po' oscuri. O meglio, non il contenuto quanto il significato e la comprensione se dobbiamo mettere queste variazioni sul piatto del positivo o sul piatto del negativo.

L'articolo 73 introduce il “controllo preventivo di costituzionalità”

Ecco il testo

Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

Alla fine diventa una limitazione del potere di verifica di costituzionalità da parte del Presidente della Repubblica oppure un miglioramento del fluire regolare della legge una volta approvata e passato il vaglio preventivo della Corte, con il fine di evitare il gioco dei ricorsi finalizzato generalmente non al bene comune bensì alla preservazione di poteri di veto da parte di consorterie dagli interessi molto particolari?

Scrive Fusaro su un testo che ho trovato sul Blog di Ichino e che è molto fortemente schierato a favore della riforma “innovazione importante , misura utile, anche se alcuni studiosi temono introduca una novità dirompente nella logica sistematica del nostro controllo di costituzionalità”, che ammetto mi è altrettanto oscuro, ma che manifesta qualche perplessità anche da parte dei favorevoli.

Dell'articolo 74 posso dire che mi appare molto tecnico e molto disturbante nel suo richiamare un altro articolo. Mi sembra uno stile più da legge ordinaria che da Costituzione, e in ogni caso lo trovo molto disturbante anche nelle legge ordinarie. Ho l'impressione che sia uno strumento della elité (intesa in senso chiuso e negativo) burocratica/politica per rendere incomprensibili le norme e le leggi al popolo – ovvero al Sovrano in una Repubblica - e perpetuare il lex-divide che mina alla base il pieno dispiegarsi della democrazia.

Il testo

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.