sabato 30 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 9. “HOP! HOP! DEPUTATI, DATEVI UNA MOSSA” (CIAONE “CHECKS AND BALANCE”?)

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 9. “HOP! HOP! DEPUTATI, DATEVI UNA MOSSA” (CIAONE “CHECKS AND BALANCE”?)

Ho l'impressione che il cuore dell'interesse che può suscitare l'articolo 72 modificato risieda unicamente nell'ultimo paragrafo, ovvero il sesto che trascrivo immediatamente.

Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge.


Credo che sia questo il punto a cui si riferiscono i sostenitori del Sì quando affermano che ci saranno tempi certi per l'approvazione delle leggi. Ma se fosse solo questa la norma che assicura tempi certi e contingentati, forse sarebbe una mezza verità e un mezzo successo. Perché in questo punto si tratta solo di una richiesta di fonte Governativa (certamente importante – con approccio realistico- in una Repubblica sempre più sbilanciata sull'Esecutivo). E' vero che l'articolo 71 cita regolamenti parlamentari che garantiscono tempi certi alla discussione e alla deliberazione di proposte di legge di iniziativa popolare, e in questo caso, con uno sforzo di fiducia nella classe politica – ma sarà l'ultimo senza riscontro!- possiamo prevedere che il regolamento verrà scritto, ma per i disegni di legge di iniziativa parlamentare?

Per questo articolo della nuova Costituzione (per inciso: una Costituzione che è scritta come una legge o un regolamento, con infiniti richiami estremamente dettagliati e di difficile lettura e comprensione, non è “bella”; a mio avviso più dettaglio è presente nella Carta fondamentale, maggiore è la difficoltà dimostrata di riuscire a far quadrare il cerchio da parte dei proponenti le modifiche) possiamo quindi avere un doppio approccio: il bicchiere mezzo pieno di realpolitik ci rassicura che le leggi che sono necessarie per realizzare il programma governativo ( ritorna il decisionismo anni '80?) verranno discusse e votate velocemente (e se rimane questa legge elettorale secondo voi saranno approvate a scatola chiusa?); il bicchiere mezzo vuoto di precauzione democratica vede un stivale chiodato governativo posto sulla funzione legislativa della Camera (ciaone checks and balance)

domenica 24 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 8. LA PARTECIPAZIONE POPOLARE PROPOSITIVA

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 8. LA PARTECIPAZIONE POPOLARE PROPOSITIVA

Mi sembra che il desiderio del legislatore costituzionale, nel riscrivere l'articolo 71, sia quello di tutelare e dare maggiore dignità possibile alla possibile (ipotetica? Forse, ma sempre possibile) volontà popolare di esprimersi nella legislazione e nelle decisioni “alte” sulla nostra Nazione.

Rispetto al 1946 aumenta da 50.000 a 150.000 il numero di firme necessarie perchè un progetto di legge (redatto in articoli, quindi una certa fatica- giustamente- è richiesta) possa essere depositato il Parlamento. Ma, qui a mio avviso una grande e positiva novità- il Parlamento non può ignorare questo disegno di legge e deve discuterlo e approvarlo o respingerlo. Si scrive “nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari” (Non so se questi regolamenti sono da scrivere di nuovo o già sono presenti e semplicemente ignorati).

Wikipedia dice che sono il 43% delle 260 proposte di legge di iniziative popolare sono state discusse nel Parlamento repubblicano e cita 4 disegni di legge approvati. C'è un vulnus. Questa ferita può essere sanata dalla applicazione rigorosa di questo articolo costituzionale (e se il parlamento fa finta di nulla credo si possa andare in giudizio alla Corte Costituzionale, no?).

Mi chiedo se un disegno di legge di iniziativa popolare debba essere approvato o respinto in blocco o possa essere emendato dal Parlamento. A mio avviso non dovrebbe essere toccato dai Parlamentari che dovrebbero votare a mo' di referendum. Certo che sarebbe una variante delle loro competenze e delle loro funzioni.

Poi, come un cittadini che ha un'idea bellissima e la rende proposta di legge e, per sua storia o sua scelta, non sia legato a nessuna organizzazione, possa raccogliere 150.000 firme ( mette un banchetto in piazza Duomo?) è tutto da vedersi. Ma il ruolo di cittadini attivi e consapevoli è un ruolo faticoso, si sa.

Mi sembra un po' più confuso il quarto comma dell'articolo, e infatti richiama a future leggi che, si noti, devono essere approvate da entrambe le Camere e non solo dai Deputati – rientrando quindi nella casistica prevista dall'articolo 70. A me quel richiamo a “formazioni sociali” mi suona tanto da pertugio nella quale possono entrare allegramente, con formazioni sociali fittizie, le lobbies che intendano condizionare a favore dei loro interessi, la legislazione nazionale. Non è che voglio sostenere la teoria del “complotto”, ora che anche i 5stelle si adeguano alla diversa uguaglianza dei cittadini secondo il censo, però qualche pensiero mi viene. 

Ecco il testo del quarto comma.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

domenica 17 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 7. BICAMERALISMO PERFETTO, BICAMERALISMO IMPERFETTO, BICAMERALISMO UN PO' CONFUSO

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 7. BICAMERALISMO PERFETTO, BICAMERALISMO IMPERFETTO, BICAMERALISMO UN PO' CONFUSO

Che impatto! L'attuale articolo 70 (Sezione II: la formazione delle leggi) passa da sue righe a 9 paragrafi. Ha un effetto anche un po' umoristico, se si può fare umorismo sulla Costituzione, il fatto che entrambe le versioni partano con lo stesso enunciato:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere

salvo poi elencare una (infinita) serie di precisazioni che, abbozzo, dovrebbero circoscrivere ben bene i limiti del recinto entro cui il Senato si potrà muovere.

Ho letto critiche sul dilungarsi di questo articolo della Costituzione, e palesemente fa un certo effetto leggere su una Carta, che dovrebbe dare le disposizioni fondamentali, richiami a leggi, articoli e commi. Nel concreto, non credo si potesse fare altrimenti. La critica all'origine è che occorreva avere il coraggio di togliere qualsiasi potestà legislativa al Senato.

Invece su ogni disegno di legge il Senato può chiedere (se lo fanno un terzo dei componenti – sempre che siano a Roma e non impegnati negli enti periferici dello Stato- entro 10 giorni) di dire la sua, anche difformemente dal Parlamento, salvo che questo può dire: beh, grazie dal contributo, ma non ci interessa!

Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.


Mi sembra che un certo maggior rilievo sia dato al Senato per le leggi che riguardano la legislazione concorrente (per quello che rimane) Stato /Regioni, quando il Parlamento può ignorare le proposte del Senato solo votando a maggioranza assoluta. Chissà se, dovendo decidere sulle questioni di competenza, (I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza) i presidenti di Camera e Senato riusciranno a trovare facilmente un accordo oppure litigheranno tra di loro (soprattutto se magari di schieramenti contrapposti oppure portatori di istanze particolari), oppure si incaponiranno rischiando di bloccare l'iter, salvo avere una prova di forza della Camera dei Deputati che possa umiliare ancor di più un Senato che non sa se essere carne o pesce.

Io ribadisco di essere un sostenitore per necessità (contingente, considerato il basso profilo statale della classe politica italiana capace di penalizzare l'interesse generale per il proprio interesse particolare) del superamento del bicameralismo perfetto, e quindi, auspicando il meno peggio dei mondi possibili, sapendo che il migliore dei mondi possibili è una inutile speranza, posso accettare questo pasticcio. Ma con la consapevolezza che è un pasticcio che spero possa essere emendato dopo la sperimentazione della sua essenza.

Rimane l'ultimo comma di questo controverso e faticoso articolo.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Questo comma, un po' negletto e poco valorizzato, a mio avviso avrebbe dovuto essere l'unico, nella Costituzione, riguardante le funzioni del nuovo Senato, con una importanza, una valorizzazione e una scommessa di ben maggiore portata.

Se i Senatori, non eletti, senza potere deliberativo, scelti tra le migliori menti nei vari settori della scienza e della conoscenza italiana, avessero avuto come compito questo, sopra esposto con tanta modestia e apparentemente disincantato disinteresse, avremmo avuto la possibilità (non abbiamo certezze nella nostra Nazione) di aver fatto un'operazione coraggiosa e di richiamo stringente al miglior svolgimento del proprio compito per i Parlamentari.

venerdì 15 luglio 2016

E SE L'URUGUAY AVESSE PERSO?

E SE L'URUGUAY AVESSE PERSO?
Ho trovato, sul numero 1162 dell'ottimo INTERNAZIONALE una piccola notiziola che mi è sembrata interessante:
La trascrivo
"URUGUAY
BATTUTA LA PHILIP MORRIS
Il governo uruguaiano ha vinto un processo contro il colosso del tabacco Philip Morris. come spiega il sito svizzero Watson, , la Philip Morris aveva denunciato Montevideo per le sue leggi sul fumo, che considera troppo restrittive e quindi lesive per i suoi investimenti. L'azienda era ricorsa all'International centre for settlement of investment disputes (Icsid), il tribunale arbitrale di Washington che regola le controversie sugli investimenti tra stati e aziende straniere. L'Icsid ha respinto l'istanza della Philip Morris."
interessante.
1. Una azienda che produce, per sua scelta e sua profitto, un prodotto che danneggia non solo la salute di chi usa quel prodotto - e potremmo dire, condizionamenti mediatici a parte, "scelte sue"- ma anche di chi involontariamente è attorno, può ritenersi danneggiata dalle politiche di uno Stato che, ipotizzo, mirano a tutelare i propri cittadini anche non fumatori attivi, in modo lesivo dei propri investimenti (leggi: profitti)
2. nella polemica anti TTIP si dice che con la firma di questo accordo si da facoltà alle imprese private di citare gli stati in giudizio nel caso ritengano le politiche di questi lesive dei propri profitti. Ma leggendo questo articolo sembrerebbe già esistere questa possibilità. Non capisco se l'Europa non riconoscere questa giurisdizione e sarebbe obbligata a farlo dopo la firma del TTIP, oppure se c'è un problema di comunicazione a riguardo.
3. l'esito di questa vertenza ci da confidenza che gli interessi generali (come quello immagino sostenuto dall'Uruguay) viene tutelato a fronte della rapacità della multinazionale, oppure ci sono altre esperienze che ci dicono che si giudica anche in senso opposto?
4. ma se questa notizia la devo trovare a pagina 93 dell'Internazionale, con che notizie ci nutrono i nostri media?

martedì 12 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 6. I PARLAMENTARI NON RAPPRESENTANO PIU' LA NAZIONE

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 6. I PARLAMENTARI NON RAPPRESENTANO PIU' LA NAZIONE

O perlomeno questo non appare più nella Costituzione modificata. Lo si evince confrontando il vecchio articolo 67 con il nuovo articolo 67.

Il vecchio recita
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Il nuovo recita
I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Tralasciando ora la questione sul vincolo di mandato, anche se ho l'impressione che in modo furtivo e non palese si insinui in realtà nella nuova organizzazione istituzionale, che chiamerebbe il concetto di “recall” e che potrebbe avere un senso con collegi uninominali molto piccoli , quello che colpisce è la sparizione di quell'imperativo morale (sulla carta -in realtà bellamente ignorato dai nostri parlamentari) che ha un afflato forse spropositato considerato il livello medio della classe politica: IL MEMBRO DEL PARLAMENTO RAPPRESENTA LA NAZIONE. Vorrebbe dire che un parlamentare di Trapani rappresenta tutti gli italiani, anche quelli di Vipiteno, prestando la sua opera per perseguire l'interesse generale. Considerata l'esperienza, salvo casi luminosi ma purtroppo rari, fa un po' ridere, vero? Forse per questo scandalizzarsi per la scomparsa di quelle tre parole può apparire un po' patetico. Però devo dire che se la Costituzione perde il suo afflato ideale e di aspirazione, e diventa troppo prosaica, forse perde anche il senso proprio di carta fondativa e di motivazione etica e unificante di un popolo che si riconosce in una Nazione.

Logicamente mi sembra corretto che, parlando dei Parlamentari in senso ampio, si sia cancellato il richiamo alla rappresentanza della Nazione (se capisco, potrei sbagliare, il senso della modifica), perchè i Senatori, non eletti, non rappresentano la Nazione, bensì i loro territori.

A questa modifica si aggiunge quella contenuta nell'articolo 69 che recita

I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Quindi i Senatori non ricevono una indennità (questo è uno dei punti su cui chi sostiene questa riforma cerca di far concentrare l'attenzione dei prossimi votanti). Beh, in effetti queste persone prendono già lo stipendio dai loro organismi di appartenenza, (e i “Senatori a tempo” lo sono come onoreficenza, e quindi si accontentano del riconoscimento – e quindi difficilmente si vedranno in Senato.)

Per come è composto il Senato secondo la riforma probabilmente è giusto. A me sembra un po' demagogico il tutto. Continuo a pensare che i veri costi della Politica non siano gli stipendi dei parlamentari quanto la media scarsa caratura da statisti che li (ci) affligge.

Mi chiedevo se unendo, come si dice in questi tempi, il combinato disposto del non rappresentare più la Nazione e il fatto di essere pagati dagli Enti Locali, renda veramente applicabile l'articolo 67 per i Senatori (senza vincolo di mandato). Veramente sapranno agire “senza vincolo di mandato”, e pur essendo “raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica”, sapranno perseguire l'interesse generale?


domenica 10 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 5. - IL PARLAMENTARE HA IL DOVERE DI LAVORARE A TEMPO PIENO COME DEPUTATO

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 5. -
IL PARLAMENTARE HA IL DOVERE DI LAVORARE A TEMPO PIENO COME DEPUTATO



Proseguendo nella lettura della tavola sinottica della Costituzione, come è ora (considero per semplicità ORA come la Costituzione precedente alla modifica- che se pure legge deve essere confermata dal referendum) e come potrebbe essere dopo la valutazione popolare.

Mi sono imbattuto nell'articolo 64 che presenta due grosse modifiche che trascrivo di seguito.

I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni.


Non ho ben chiaro cosa significhi “Lo statuto delle opposizioni” e ho fatto digitato laparola nel motore di ricerca. Mi sono imbattuto in un corposo saggio di Andrea Antonuzzo sul sito della rivista elettronica AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO. L'ho letto parzialmente, l'ho forse anche compreso parzialmente, ma ho avuto la netta sensazione che questa norma introdotta fosse qualcosa di atteso dagli esperti e considerata necessaria. Certo il rinvio ai regolamenti (ma credo che la Costituzione non possa far altro – e i critici della riforma dicono a chiare lettere che articoli costituzionali troppo dettagliati siano negativi) lascia sempre la porta aperta a rischi. Ma il lavoro politico è anche una lavoro mai finito di perfezionamento delle norme.

Tra le cose sottolineate nel saggio (per chi lo voglia leggere
si evidenzia come sia solo la Camera dei Deputati a normare con statuto le Opposizioni, e come si sia utilizzato il plurale (contrariamente all'esperienza dell'UK) per sancire il carattere plurale ed eterogeneo delle opposizioni (considerazione storica del nostro carattere e anche consapevolezza che l'attuale legge elettorale non induce al bipartitismo bensì solo al dominio della maggioranza)

Insomma, è evidente che questa modifica della Costituzione mi appare, anche se non so ben spiegare “con parole mie”, positiva.

Potenzialmente positivo potrebbe essere anche l'ultimo comma dell'articolo 64, sul DOVERE di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni. Forse finirà il pietoso spettacolo di discussioni in sale deserte, di avvocati eletti in Parlamento in modo che il cittadino contribuisse al pagamento delle parcelle, al doppio lavoro di persone che (e io sono d'accordo) sono pagate profumatamente e poi sono il solluchero dei giornalisti moralisti che fanno articoli (inutili a quanto pare) sui giornali con le percentuali di assenze.

Ho un timore, che questo dovere sia un richiamo morale. E' troppo pensare che il regolamento preveda uno step trimestrale dove ogni deputato con una assenza dai lavori di commissione o di sedute in Aula superiore al 10% venga dichiarato decaduto (senza accettare motivazioni che non siano la degenza in letto di ospedale)? In sintesi l'articolo 64 si iscrive nella colonna per cui vale la pena di votare SI'

mercoledì 6 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 4. - SE MI RIMANE UN PO' DI TEMPO...

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 4. - 
SE MI RIMANE UN PO' DI TEMPO...

Articolo 63. La variazione nella composizione dell'articolo 63 si esplicita con l'aggiunta di un paragrafo. Non vorrei passare per uno che cerca sempre la negatività, però non posso nascondere che, fino ad ora, questa è la variazioni più sciatta che ho trovato nella proposta di riforma costituzionale.

Salvo che non abbia assolutamente frainteso il senso della modifica, la mia traduzione “da bar” è questa: Se abbiamo tempo curiamo l'organizzazione del Senato e il suo funzionamento, altrimenti lo lasciamo a quelli che anche negli “enti territoriali” sono meno impegnati (e quindi di seconda scelta). 
Se non fosse il Senato non sarebbe scandaloso, e si capisce che ora il Senato, depotenziato e meno importante, non può rubare energie agli enti locali (che pagano questi politici).
Ma ciò che disturba è proprio questo essere in mezzo al guado. Non abolisco il Senato, ma lo faccio vivacchiare. Avrei visto meglio togliere qualunque potestà legislativa al Senato, evitando però questa manfrina del raccordo con gli altri enti costitutivi dello Stato e lo avrei visto come un'assemblea dei saggi, atta ad aiutare i Deputati ad acquisire lungimiranza da statisti nel legiferare

Questo è il testo del nuovo paragrafo dell'articolo 63

Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

martedì 5 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 3. SENATORI A TEMPO, CON FUNZIONI DI RACCORDO

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 3. SENATORI A TEMPO, CON FUNZIONI DI RACCORDO
L'articolo 59 della nuova Costituzione interessa la figura del Senatore a Vita. Preciso: cancella la figura del Senatore a Vita e introduce la figura del Senatore a Tempo.
Solo il Presidente della Repubblica emerito diviene Senatore a Vita. La vecchia Costituzione prevedeva la possibilità di nomina, da parte del Presidente della Repubblica di 5 cittadini illustri e meritevoli come Senatori a Vita ( si discusse se i Senatori a Vita potevano essere contemporaneamente 5 oppure se ogni Presidente potesse nominare sua sponte 5 Senatori).
Ora è sparito sia il limite numerico sia la caratteristica "a Vita" della nomina.
Ecco l'articolo 59, secondo comma, riscritto
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. 
Confesso di non capire il significato profondo di questa norma. D'acchito sembrerebbe un po' comica, e comicità e Costituzione non dovrebbero essere in relazione.
Quindi, per credito di rispetto verso chi l'ha proposta, probabilmente un significato profondo esiste e sfugge a me.
Certo, il Senato come noi le pensiamo, di derivazione Romana, aveva un'aurea di solennità e di onorabilità che si confaceva al massimo onore di essere Senatore per meriti e non per suffragio. Un onore così alto che il numero di persone a tale assemblea nominata non poteva che essere estremamente limitato. Senato, ci dice la Treccani, come "assemblea degli anziani", intesi come "persone cariche di saggezza". Già di suo, se pensiamo che Senatore è Razzi, è stato dell'Utri, per tacere per pietà di altri provati dalla malattia, vediamo che la carica di Senatore qualche zeppa la presenta. Ma sono zeppe figlie delle imperfezioni del suffragio universale, che accettiamo di scontare pur di conservare il profondo valore democratico dell'istituto. Ma la nomina Presidenziale è, era, un prestigio non facilmente assegnabile.
Ora, con il Senato ridotto a "funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica", probabilmente  il senso di essere Senatori a Vita decade.
A me non capiterà mai, ma se un Presidente per irrealistici miei altissimi meriti decidesse di nominarmi, per sette anni, "raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica", beh, ci penserei un attimo prima di accettare.

sabato 2 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE .2: NON SIAMO UNA NAZIONE STRACCIONA. LO STIPENDIO A 95 SENATORI PROFESSIONALI POTREMMO ANCORA PAGARLO

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE .2: NON SIAMO UNA NAZIONE STRACCIONA. LO STIPENDIO A 95 SENATORI PROFESSIONALI POTREMMO ANCORA PAGARLO

L'articolo 57 risulta complesso e di difficile comprensione per uno come me che ha una bassa cultura istituzionale.

Mi sembra di capire che l'esigenza di depotenziare il Senato, avendolo reso un'assemblea che non vota la fiducia al Governo, ha obbligato il Parlamento a inventare una forma di eleggibilità di secondo livello (perchè ovviamente non si poteva far eleggere a suffragio universale un organismo che poi risultava svuotato di poteri).

Mi chiedo a questo punto perchè 95 senatori (+ 5 eleggibili da Capo dello Stato), e non di meno. Certo, immagino che sia per cercare una compensazione, partendo da una base di almeno due, tra regioni più e meno abitate.

Però negli USA, dove il Senato ha ben altri poteri, la California e Rhode Island eleggono entrambi due senatori. E non sembra sia un problema.

Testo primo paragrafo

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Testo secondo paragrafo

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.


A me piace poco che i Senatori siano eletti “fra i propri componenti” e anche tra i Sindaci.

A me sembra che il grosso problema dei costi della politica venga affrontato dal punto di vista sbagliato, come per gettare un po' di sabbia negli occhi, per alzare un polverone che confonda e non affronti i problemi veri. Non siamo una nazione così stracciona da non poter pagare lo stipendio, anche alto, a 95 persone che facciano, professionalmente e bene, solo quel lavoro. Mentre Vitalizi, super stipendi di supermanager o di semplici impiegati, benefit illogici, pensioni d'oro (soprattutto elargiti a chi ha contribuito notevolmente a portare l'Italia sull'orlo del baratro) non vengono toccati perchè sono “diritti acquisiti”. Si modifica tanto la Costituzione, bene si introduca una norma costituzionale che dice che a fronte dell'interesse superiore e della salute della nazione, diritti acquisiti per servitori dello Stato politici o professionali possono essere dichiarati decaduti. Fatta la norma Costituzione, anche la Corte non eccepirebbe più su interventi legislativi ad hoc.

Questo è il resto dell'articolo 57

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.


Capisco che non si può fare una legge, se la materia deve essere confermata da un Referendum, prima di sapere se lo sarà. Però l'esperienza induce ad avere qualche perplessità, come è stata sottolineata da critici della Riforma, su questo rimando al buio.

Complessivamente credo che questo sia un articolo non chiarissimo che merita un approfondimento e qualche spiegazione ben chiara e convincente (proponendo una modifica, maggiormente per chi lo sostiene piuttosto che per chi lo aborre)

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE. 1 - L'ART 55: RENDERE IL NUOVO SENATO COSì INUTILE DA POTERLO ABOLIRE SUCCESSIVAMENTE SENZA COLPO FERIRE?

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE. 1 - L'ART 55: RENDERE IL NUOVO SENATO COSì INUTILE DA POTERLO ABOLIRE SUCCESSIVAMENTE SENZA COLPO FERIRE?

LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE
GLI ARTICOLI A CONFRONTO

Dalla pagina di un sito schierato per il NO alla Riforma Costituzionale ( mi sono iscritto o ho manifestato interesse per tutti i siti web per il SI o per il NO per cercare di raccogliere informazioni, spiegazioni, suggerimenti e per cercare di formarmi un'idea), ho potuto scaricare un utilissimo documento del Centro Studi della Camera dei Deputati che sinotticamente mette a confronto gli articoli della Costituzione, come sono e come potrebbero diventare. Certo non c'è la spiegazione di quali potrebbero essere gli esiti della modifica (che a un ignorante come me risulta difficile immaginare e prevedere) ma è già un bel passo avanti per una conoscenza almeno basilare.

ARTICOLO 55

Questo articolo viene variato in modo sostanziale (anche nel numero di parole, il raffronto appare subito evidente, le 3 righe nella colonna di sinistra (attuale) e i quattro paragrafi nella colonna di destra (legge sottoposta a referendum)

Ecco il nuovo
  • Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. 
  • Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. 
  • La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. 
  • Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. 
A me piace molto il primo paragrafo. So che è contro il pensiero mainstream politicamente corretto che insinua il dubbio che così si rischia di promuovere una donna incompetente a scapito di un uomo più bravo penalizzato perché uomo. A parte che è teoria e che, se il mondo ha così bisogno di essere riparato, di noi uomini così bravi e meritevoli di coprire tutti i posti di potere non ne conto legioni. Preferisco essere quindi politicamente scorretto e sostenere le norme che consentano di riequilibrare uno storico immotivatamente escludente per genere.

Non ho capito, e quindi per ora mi appare molto confuso l'ultimo paragrafo. A me sembra l'esito di una mancanza di coraggio, ovvero di eliminare completamente il Senato. Forse il primo e il quarto paragrafo sono modifiche costituzionali a tempo. Il primo paragrafo sarà da eliminare quando naturalmente la selezione della classe politica italiana avverrà per merito e non per genere. L'ultimo paragrafo è cinicamente teso a rendere così inutile il Senato che l'opzione di cancellarlo non troverà più resistenze.

Però posso ricredermi a fronte di spiegazioni convincenti che motivino il quarto paragrafo.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE?

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE?

Leggo su Repubblica un'intervista a Daniel Cohn-Bendit. Estrapolo una risposta che mi pare interessante e centrata
"Il vero nodo politico sul continente saranno le elezioni europee del 2019. Sostengo la necessità DI UNA RIFORMA ELETTORALE CHE PERMETTA LA CREAZIONE DI LISTE TRANS-NAZIONALI, nelle quali i capolista sarebbero CANDIDATI alla guida della Commissione. Vorrei costruire un'alleanza fuori dai partiti, tra famiglie politiche diverse. Oggi il conflitto non è più tra destra e sinistra, ma tra europeisti e sovranisti".
Ho copiato l'intera risposta per correttezza, ma a mio avviso la si può dividere in due, una prima parte centrata e vera, una seconda più in scia al pensiero corrente e poco plausibile.
La seconda parte sbagliata, lo è a mio avviso perché, ci piaccia o meno, sono ancora i partiti da conquistare, nazione per nazione, all'idea dell'Europa e all'idea di organizzare e regolamentare il sistema elettorale per coalizioni ideali comuni in tutti i 27 stati Europei, tutti i socialisti in un 'unica "lista", i liberali, i popolari, i conservatori, i reazionari, i comunisti. Finchè ce la cantiamo tra semplici cittadini, ahimè, non cambia molto.
Ma la parte indovinata per me è importante. Un presidente di Commissione eletto su base elettorale (anche frutto di coalizione e di accordi tra partiti vicini, ma forte del voto popolare) europea, anche in assenza, per ora e purtroppo, di cessioni di sovranità, avrebbe ben altri diritti e ben altri doveri rispetto a quello che può fare ora (al netto delle capacità) Junker.
Non sarebbero "Gli Stati Uniti d'Europa" come auspicano molti, o "l'Europa unico stato" (come auspico io), ma un passettino lo si sarebbe fatto probabilmente.E toglierebbe molti alibi a demagoghi e governanti più miopi che abili, più egoisti che statisti.

venerdì 1 luglio 2016

DAL SITO DI TUTTI PER TREZZO. INAUGURARE PER CHIUDERE

DAL SITO DI TUTTI PER TREZZO. INAUGURARE PER CHIUDERE

Piazza Aldo Moro: le sbarre della burocrazia
pubblico la parte finale dell'articolo dedicato alla farsesca vicenda dell'area intitolata agli eroi di Chernobyl
quanto è scritto prima lo si trova a questo link
http://tuttipertrezzo.altervista.org/?p=1004

"Insomma, per accedere a un parchetto si deve sottostare a una burocrazia che neanche un carcere di massima sicurezza (e la cancellata in effetti lo potrebbe ricordare)…. I parchi andrebbero aperti, vissuti, resi fruibili a tutti in sicurezza e facilità, soprattutto nelle zone di periferia, e non chiusi dietro le cancellate di ferro o della burocrazia."

DO I NUMERI

DO I NUMERI

Nel 2015, guerra e persecuzioni hanno portato ad un significativo aumento delle migrazioni forzate nel mondo, che hanno toccato livelli mai raggiunti in precedenza e comportano sofferenze umane immense. Questo è quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi dall’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati.

Il rapporto annuale Global Trends dell’UNHCR, che traccia le migrazioni forzate nel mondo basandosi su dati forniti dai governi, dalle agenzie partner incluso l’Internal Displacement Monitoring Centre, e dai rapporti dell’organizzazione stessa, riporta circa 65.3 milioni di persone costrette alla fuga nel 2015, rispetto ai 59.5 milioni di un anno prima. Per la prima volta viene superata la soglia dei 60 milioni di persone.
Il totale di 65.3 milioni comprende 3.2 milioni di persone che erano in attesa di decisione sulla loro richiesta d’asilo in paesi industrializzati a fine 2015 (il più alto totale mai registrato dall’UNHCR), 21.3 milioni di rifugiati nel mondo (1.8 milioni in più rispetto al 2014 e il dato più alto dall’inizio degli anni novanta), e 40.8 milioni di persone costrette a fuggire dalla propria casa ma che si trovavano ancora all’interno dei confini del loro paese (il numero più alto mai registrato, in aumento di 2.6 milioni rispetto al 2014).

A livello globale, con una popolazione mondiale di 7.349 milioni di persone, questi numeri significano che 1 persona su 113 è oggi un richiedente asilo, sfollato interno o rifugiato – un livello di rischio senza precedenti secondo l’UNHCR. In tutto, il numero di persone costrette alla fuga è più alto del numero di abitanti della Francia, del Regno Unito o dell’Italia[1].

(...)

Nel 2015, gran parte dell’attenzione è stata catturata dalle difficoltà dell’Europa nella gestione del milione e oltre di rifugiati e migranti arrivati via mare nel Mediterraneo, tuttavia il rapporto mostra come la maggior parte dei rifugiati del mondo fosse altrove. L’86% dei rifugiati sotto mandato UNHCR nel 2015 erano in paesi a basso o medio reddito, in prossimità di situ
azioni di conflitto. Questo dato aumenta fino al 90% se vengono inclusi anche i rifugiati palestinesi che rientrano sotto il mandato dell’organizzazione sorella dell’UNHCR, l’UNRWA. Nel mondo, la Turchia è il principale paese ospitante, con 2.5 milioni di rifugiati. Il Libano invece ospita il più alto numero di rifugiati rispetto alla popolazione nel paese (183 rifugiati ogni 1.000 abitanti). La Repubblica Democratica del Congo ospita il maggior numero di rifugiati in relazione alla grandezza dell’economia del paese (471 rifugiati per ogni dollaro pro capite PIL, misurato a parità di potere d’acquisto).

(...)

Circa la metà dei rifugiati del mondo sono bambini
I bambini rappresentano il 51% dei rifugiati del mondo nel 2015, secondo i dati raccolti dall’UNHCR (gli autori del rapporto non avevano a disposizione dati demografici completi). Molti di loro eraon separati dai loro genitori o viaggiavano da soli, un dato che desta molta preoccupazione. In tutto ci sono state 98.400 richieste d’asilo da parte di minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie. Questo numero, il più alto mai registrato dall’UNHCR, mostra tragicamente quanto grande sia l’impatto che le migrazioni forzate nel mondo hanno su queste giovani vite.

ci sono altre informazioni
per chi è curioso questo è il link
https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/newscomunicati-stampa3024-html.html