domenica 17 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 7. BICAMERALISMO PERFETTO, BICAMERALISMO IMPERFETTO, BICAMERALISMO UN PO' CONFUSO

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 7. BICAMERALISMO PERFETTO, BICAMERALISMO IMPERFETTO, BICAMERALISMO UN PO' CONFUSO

Che impatto! L'attuale articolo 70 (Sezione II: la formazione delle leggi) passa da sue righe a 9 paragrafi. Ha un effetto anche un po' umoristico, se si può fare umorismo sulla Costituzione, il fatto che entrambe le versioni partano con lo stesso enunciato:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere

salvo poi elencare una (infinita) serie di precisazioni che, abbozzo, dovrebbero circoscrivere ben bene i limiti del recinto entro cui il Senato si potrà muovere.

Ho letto critiche sul dilungarsi di questo articolo della Costituzione, e palesemente fa un certo effetto leggere su una Carta, che dovrebbe dare le disposizioni fondamentali, richiami a leggi, articoli e commi. Nel concreto, non credo si potesse fare altrimenti. La critica all'origine è che occorreva avere il coraggio di togliere qualsiasi potestà legislativa al Senato.

Invece su ogni disegno di legge il Senato può chiedere (se lo fanno un terzo dei componenti – sempre che siano a Roma e non impegnati negli enti periferici dello Stato- entro 10 giorni) di dire la sua, anche difformemente dal Parlamento, salvo che questo può dire: beh, grazie dal contributo, ma non ci interessa!

Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.


Mi sembra che un certo maggior rilievo sia dato al Senato per le leggi che riguardano la legislazione concorrente (per quello che rimane) Stato /Regioni, quando il Parlamento può ignorare le proposte del Senato solo votando a maggioranza assoluta. Chissà se, dovendo decidere sulle questioni di competenza, (I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza) i presidenti di Camera e Senato riusciranno a trovare facilmente un accordo oppure litigheranno tra di loro (soprattutto se magari di schieramenti contrapposti oppure portatori di istanze particolari), oppure si incaponiranno rischiando di bloccare l'iter, salvo avere una prova di forza della Camera dei Deputati che possa umiliare ancor di più un Senato che non sa se essere carne o pesce.

Io ribadisco di essere un sostenitore per necessità (contingente, considerato il basso profilo statale della classe politica italiana capace di penalizzare l'interesse generale per il proprio interesse particolare) del superamento del bicameralismo perfetto, e quindi, auspicando il meno peggio dei mondi possibili, sapendo che il migliore dei mondi possibili è una inutile speranza, posso accettare questo pasticcio. Ma con la consapevolezza che è un pasticcio che spero possa essere emendato dopo la sperimentazione della sua essenza.

Rimane l'ultimo comma di questo controverso e faticoso articolo.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Questo comma, un po' negletto e poco valorizzato, a mio avviso avrebbe dovuto essere l'unico, nella Costituzione, riguardante le funzioni del nuovo Senato, con una importanza, una valorizzazione e una scommessa di ben maggiore portata.

Se i Senatori, non eletti, senza potere deliberativo, scelti tra le migliori menti nei vari settori della scienza e della conoscenza italiana, avessero avuto come compito questo, sopra esposto con tanta modestia e apparentemente disincantato disinteresse, avremmo avuto la possibilità (non abbiamo certezze nella nostra Nazione) di aver fatto un'operazione coraggiosa e di richiamo stringente al miglior svolgimento del proprio compito per i Parlamentari.

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