domenica 24 luglio 2016

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 8. LA PARTECIPAZIONE POPOLARE PROPOSITIVA

LO S.R.A. CERCA DI CAPIRE LA RIFORMA COSTITUZIONALE 8. LA PARTECIPAZIONE POPOLARE PROPOSITIVA

Mi sembra che il desiderio del legislatore costituzionale, nel riscrivere l'articolo 71, sia quello di tutelare e dare maggiore dignità possibile alla possibile (ipotetica? Forse, ma sempre possibile) volontà popolare di esprimersi nella legislazione e nelle decisioni “alte” sulla nostra Nazione.

Rispetto al 1946 aumenta da 50.000 a 150.000 il numero di firme necessarie perchè un progetto di legge (redatto in articoli, quindi una certa fatica- giustamente- è richiesta) possa essere depositato il Parlamento. Ma, qui a mio avviso una grande e positiva novità- il Parlamento non può ignorare questo disegno di legge e deve discuterlo e approvarlo o respingerlo. Si scrive “nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari” (Non so se questi regolamenti sono da scrivere di nuovo o già sono presenti e semplicemente ignorati).

Wikipedia dice che sono il 43% delle 260 proposte di legge di iniziative popolare sono state discusse nel Parlamento repubblicano e cita 4 disegni di legge approvati. C'è un vulnus. Questa ferita può essere sanata dalla applicazione rigorosa di questo articolo costituzionale (e se il parlamento fa finta di nulla credo si possa andare in giudizio alla Corte Costituzionale, no?).

Mi chiedo se un disegno di legge di iniziativa popolare debba essere approvato o respinto in blocco o possa essere emendato dal Parlamento. A mio avviso non dovrebbe essere toccato dai Parlamentari che dovrebbero votare a mo' di referendum. Certo che sarebbe una variante delle loro competenze e delle loro funzioni.

Poi, come un cittadini che ha un'idea bellissima e la rende proposta di legge e, per sua storia o sua scelta, non sia legato a nessuna organizzazione, possa raccogliere 150.000 firme ( mette un banchetto in piazza Duomo?) è tutto da vedersi. Ma il ruolo di cittadini attivi e consapevoli è un ruolo faticoso, si sa.

Mi sembra un po' più confuso il quarto comma dell'articolo, e infatti richiama a future leggi che, si noti, devono essere approvate da entrambe le Camere e non solo dai Deputati – rientrando quindi nella casistica prevista dall'articolo 70. A me quel richiamo a “formazioni sociali” mi suona tanto da pertugio nella quale possono entrare allegramente, con formazioni sociali fittizie, le lobbies che intendano condizionare a favore dei loro interessi, la legislazione nazionale. Non è che voglio sostenere la teoria del “complotto”, ora che anche i 5stelle si adeguano alla diversa uguaglianza dei cittadini secondo il censo, però qualche pensiero mi viene. 

Ecco il testo del quarto comma.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

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